Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende:

          a) per «rischio idrico potabile qualitativo e quantitativo»: lo stato di potenziale minaccia pendente sulle fonti idriche presenti in natura, utilizzate per uso potabile, causato dalla presenza di sorgenti contaminanti a monte piezometrica delle derivazioni d'acqua o all'interno degli impianti o della rete idropotabile, denominato «rischio qualitativo», ovvero da una possibile carenza o mancanza d'acqua, denominato «rischio quantitativo»;

          b) per «emergenza idrica»: lo stato di sofferenza reale in atto, derivato dalla concreta presenza di fattori che minacciano la disponibilità o causano l'indisponibilità di acqua potabile per effetto di carenza d'acqua o di contaminazioni;

          c) per «crisi idrica»: lo stato di grave sofferenza e di disagio in atto, con effetti destabilizzanti, derivato dall'indisponibilità reale di acqua potabile a causa di carenza d'acqua o di contaminazioni;

          d) per «atti di aggressione o di sabotaggio contro le risorse idriche»: le azioni volontariamente provocate dall'uomo mirate, direttamente o indirettamente, a colpire, al fine di renderle inutilizzabili o pericolose, le disponibilità di fonti idriche e di sistemi di distribuzione utilizzati per uso potabile o produttivo;

          e) per «sistema delle acque potabili»: l'insieme costituito dai corpi idrici naturali, quali falde, sorgenti, corsi d'acqua e laghi, utilizzati per uso potabile da sistemi e da opere di captazione, di adduzione e acquedottistici.

 

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